Art. 1.

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «18.076 euro per gli autocaravan»; conseguentemente, alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppresso.